(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 21
                        del 16 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art. 2 sono aggiunti i seguenti comma:
   "Le attivita' di formazione professionale possono riguardare anche
interventi di orientamento, analisi della  situazione  occupazionale,
studi  di tecnologie didattiche e dei profili professionali, supporto
a piccole e medie aziende, nel rispetto della legge quadro in materia
di  formazione professionale n. 845/1978 e della legge n. 56/87. Tali
servizi  possono  essere  affidati  in  convenzione  agli   enti   di
formazione  di  cui all'art. 5 della legge regionale n. 3/83, sentite
le organizzazioni sindacali.
   Al  fine di rendere piu' efficace l'intervento vengono predisposte
apposite convenzioni per le attivita' di:
    1) orientamento professionale;
    2) mercato del lavoro;
    3) strumenti informatici applicati alla didattica;
    4) sussidi audiovisivi;
    5)  consulenza  a  piccole  e  medie  aziende  per  interventi di
qualificazione o di riconversione del personale.
   Il  consiglio  regionale, nel rispetto della normativa statale, ha
facolta' di individuare in sede di approvazione del piano anche altre
attivita'  che  meglio  consentono  il  raggiungimento dei fini della
presente legge".